Il 27 ottobre 2022 con la circolare INPS n.122 sono state chiarite le novità relative ai congedi parentali e gravidanza a rischio per i professionisti iscritti alla gestione Separata Inps.
Vediamo nello specifico cosa cambia.
In merito ai congedi parentali viene ampliato il periodo di fruizione dello stesso con le seguenti modalità:
– Si amplia il periodo di fruizione del congedo passando dai primi 3 anni di vita o dell’ingresso del minore in famiglia ai 12 anni di vita o dell’ingresso in famiglia del minore per adozione o affidamento;
-Si riconosce a ciascun genitore il diritto a ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore;
– a entrambi i genitori il diritto di ulteriori 3 mesi indennizzati, ma da usufruire in alternativa, per avere un periodo complessivo di coppia pari a 9 mesi;
– L’indennità economica del congedo è pari al 30 % della retribuzione convenzionale;
– Il congedo è indennizzabile solo nel caso in cui risulti effettivamente accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti;
La fruizione del congedo parentale indennizzato per il padre è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi di maternità della madre, sia per la fruizione da parte della madre del congedo parentale, anche se riferito allo stesso figlio.
Ricorda però che esistono delle limitazioni della fruizione del congedo parentale per i genitori se appartenenti a categorie lavorative differenti, come ad esempio madre dipendete e padre autonomo, o madre autonoma e padre dipendente o se entrambi autonomi ma iscritti a casse diverse.
In questo caso contatta uno dei nostri sportelli per avere informazioni dettagliate in base alla tua situazione!
Le novità riguardanti la maternità della lavoratrice autonoma sono invece concentrate sulla gravidanza a rischio.
Si introduce la possibilità di avere indennizzato il periodo antecedenti i due mesi prima del parto se accertati con apposita procedura dalla ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose aggravate dalla gravidanza.
È importante sottolineare che “nei periodi antecedenti di maternità” non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa, la stessa indennità verrà calcolata ed erogata con le stesse modalità previste per i consueti periodi di maternità delle lavoratrici autonome.
Per poter usufruire dei periodi antecedenti la maternità è necessaria la regolarità contributiva del periodo in esame, così come previsto per la maternità.
Sia per l’indennizzo dei congedi parentali che per la maternità è necessario presentare domanda con le modalità richieste dall’Inps.
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